Art. 1.
(Finalità).

      1. Ai fini del riordino e del miglioramento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute visiva, la presente legge, attraverso la definizione dei rispettivi compiti, detta le modalità di collaborazione tra il medico oculista e la figura tecnica professionale di ottico optometrista di cui all'articolo 3.